[1]Disposizioni generali relative alla dichiarazione di esonero da responsabilita'

[2]1. I beni cui il presente articolo si riferisce sono i beni mobili ed immobili in Tripolitania ed in Cirenaica appartenenti a cittadini italiani od a persone giuridiche italiane. 2. Il Governo del Regno Unito, ferma restando (per quanto si riferisce ai beni indicati nel par. 1 dell'articolo 3) le disposizioni di cui alla lettera b) del paragrafo 5 di tale articolo, dara' istruzioni perche' i beni cui questo articolo si riferisce, qualora si trovino sotto custodia ufficiale, siano rilasciati dietro consegna di una apposita dichiarazione di esonero da responsabilita' per la presa in custodia dei beni, e per le azioni compiute od omesse, nei confronti dei beni stessi durante la custodia.

Testo vigente dal 17 ottobre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1301~art2 · fonte del testo