[1]di ripristino

[2]1. I beni cui si riferisce il presente articolo sono i beni immobili in Tripolitania ed in Cirenaica appartenenti a cittadini italiani e a persone giuridiche italiane, diverse dalle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni menzionate nel paragrafo 1 dell'art. 5 del presente Accordo. 2. La espressione "spese di ripristino" indica nei confronti dei beni che siano stati danneggiati, distrutti, o insufficientemente curati, tutte le spese sopportate dal Governo del Regno Unito (nonche' dalla Amministrazione britannica in Tripolitania ed in Cirenaica) per rinnovare o ricostruire detti beni in tutto o in parte o nel rimetterli, in tutto o in parte, nelle loro primitive condizioni. 3. Il Governo del Regno Unito (nonche' l'Amministrazione britannica in Tripolitania ed in Cirenaica) rinunziera', in misura non minore del 25%, ai suoi diritti per spese di ripristino di ogni bene. 4. Il Governo del Regno Unito non richiedera' il pagamento del costo di aggiunte o miglioramenti. 5. Qualora il residuo del 75% o meno delle spese di ripristino per tali beni sia dovuto, in tutto od in parte, ai Governo del Regno Unito, il Governo del Regno Unito si riserva i seguenti diritti:

  • a)di dedurre l'importo dovuto da eventuali somme di denaro che si trovino in suo possesso spettanti a persone (fisiche o giuridiche) da cui detto importo e' dovuto;
  • b)di trattenere, qualora il bene si trovi sotto custodia ufficiale, detto bene fino all'atto del pagamento o finche' non sia stato raggiunto un accordo per assicurare il pagamento, con soddisfazione del Residente britannico nel territorio.

Testo vigente dal 17 ottobre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1301~art3 · fonte del testo