La compensazione finanziaria dovuta dai competenti organi svizzeri, in relazione all'accordo di cui ai precedenti articoli, sara' versata, attraverso i normali canali, in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Ministero del tesoro e denominato "Compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani".
Testo vigente dal 22 agosto 1975
