La compensazione finanziaria dovuta dai competenti organi svizzeri, in relazione all'accordo di cui ai precedenti articoli, sara' versata, attraverso i normali canali, in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Ministero del tesoro e denominato "Compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani".

Testo vigente dal 22 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;386~art3 · fonte su Normattiva