Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni Lombardia, Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano, nonche' i comuni frontalieri interessati, determinera', annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 3.

Testo vigente dal 22 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;386~art5 · fonte su Normattiva