[1]Articolo V

[2]L'adempimento degli impegni previsti nell'articolo III del presente accordo avra' effetto pienamente liberatorio per il Governo cecoslovacco e le persone fisiche e giuridiche cecoslovacche relativamente alle pretese riguardanti i beni, diritti ed interessi italiani regolati dal presente accordo. Dalla data dell'entrata in vigore del presente accordo la Repubblica italiana non fara' piu' valere ne' sosterra' eventuali richieste che venissero avanzate in relazione ai beni, diritti ed interessi italiani sopramenzionati.

Testo vigente dal 24 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-24;452~accordo-artv · fonte su Normattiva