[1]Articolo III

[2]Allo scopo di regolare completamente e definitivamente ogni pretesa riguardante i beni, diritti ed interessi italiani il Governo cecoslovacco paghera' al Governo italiano la somma di Lit. 2.600.000.000 (duemiliardiseicentomilioni) secondo le modalita' indicate nell'allegato A che forma parte integrante del presente accordo. Inoltre, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il Governo cecoslovacco trasferira' al Governo italiano, la proprieta' delle azioni specificate nell'allegato B, che forma parte integrante del presente accordo.

Testo vigente dal 24 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-24;452~accordo-artiii · fonte su Normattiva