[1]Articolo VII

[2]La ripartizione di tutto quello che sara' corrisposto dal Governo cecoslovacco in conformita' del presente accordo e' di esclusiva competenza del Governo italiano. Il Governo italiano, ultimato il pagamento degli indennizzi, segnalera' al Governo cecoslovacco i nominativi dei beneficiari degli indennizzi stessi e trasmettera', nei limiti del possibile, i titoli giustificativi forniti dalle persone fisiche e giuridiche cui e' stato corrisposto un indennizzo.

Testo vigente dal 24 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-24;452~accordo-artvii · fonte su Normattiva