Art. 3 (Atto aggiuntivo per estensione al Territorio Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952)
La R.A.I. inserira' nei suoi programmi trasmessi dalle stazioni radiofoniche triestine notiziari giornalistici regionali e programmi di carattere locale in lingua italiana per la durata complessiva di tre ore giornaliere. La R.A.I. inoltre provvedera' ad effettuare la trasmissione di notiziari e programmi in lingua slovena per mezzo dell'apposita stazione triestina di cui all'allegato A.
Testo vigente dal 3 maggio 1956
