Art. 4 (Atto aggiuntivo per estensione al Territorio Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952)
Per quanto riguarda le trasmissioni locali di cui al precedente articolo, la R.A.I. predispone ogni trimestre il piano di massima dei programmi da svolgersi entro il trimestre successivo ed i relativi orari. Il piano di massima sara' approvato dal Commissario generale su parere della Commissione consultiva e di vigilanza di cui al successivo art. 6.
Testo vigente dal 3 maggio 1956
