Art. 7 (Atto aggiuntivo per estensione al Territorio Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952)
La Commissione e' costituita da: 1° un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio, presidente; 2° un funzionario tecnico designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; 3° un esponente della cultura e dell'arte designato dal Commissario generale del Governo; 4° due utenti, designati uno dai sindaco di Trieste ed uno dal presidente della Provincia. Segretario della Commissione, senza diritto di voto, sara' un funzionario del Servizio stampa e informazioni del Commissariato generale. I membri della Commissione durano in carica un anno e possono essere riconfermati.
Testo vigente dal 3 maggio 1956
