Approvazione ed esecuzione dell'Atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Societa' per azioni "R.A.I.-Radiotelevisione italiana" per la estensione al Territorio di Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952 n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi circolari di radio-audizione e di televisione
Art. 8 (Atto aggiuntivo per estensione al Territorio Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952)
Il personale dipendente dall'E.R.T. alla data del 31 marzo 1955, passa alle dipendenze della R.A.I. La R.A.I. s'impegna inoltre di:
- a)usufruire - in relazione alle esigenze di carattere tecnico ed artistico di Radio Trieste - per i propri programmi dei complessi e dei collaboratori che hanno prestato con continuita' la loro opera presso l'E.R.T. nei decorso anno 1954;
- b)rilevare i beni patrimoniali dell'E.R.T., quali figurano nell'inventario dell'Ente stesso al prezzo da concordarsi tra le parti e da corrispondersi entro trenta giorni dal rilievo. In caso di disaccordo il prezzo sara' fissato con le modalita' previste dal successivo art. 10.
Testo vigente dal 3 maggio 1956
