Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, l'Assemblea verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine, essa prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia.
Testo vigente dal 30 aprile 1977
