1. La carica di rappresentante all'Assemblea e' incompatibile con quella di: - membro del governo di uno Stato membro; - membro della Commissione delle Comunita' europee; - giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunita' europee; - membro della Corte dei conti delle Comunita' europee; - membro del comitato consultivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio o membro del Comitato economico e sociale della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica; - membro dei comitati od organismi creati in virtu' o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunita' o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa; - membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti; - funzionario o agente, in attivita' di servizio, delle Istituzioni delle Comunita' europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano. 2. Ogni Stato membro puo' inoltre fissare le incompatibilita' applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2. 3. I rappresentanti all'Assemblea ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 3, sono applicabili i paragrafi 1 e 2, sono sostituiti conformemente all'articolo 12.

Testo vigente dal 30 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;150~art6 · fonte su Normattiva