1. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, dell'articolo 138, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, l'Assemblea elabora un progetto di procedura elettorale uniforme. 2. Fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme, e con riserva delle altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale e' disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.
Testo vigente dal 30 aprile 1977
