Le formule invariabili sulla pagina frontale di ogni estratto esclusi i simboli previsti dall'articolo 5 per cio' che concerne le date, sono scritte in almeno due lingue, di cui la lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato in cui l'estratto e' rilasciato e la lingua francese. Il significato dei simboli deve esservi indicato almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati che, al momento della firma della presente Convenzione, sono membri della Commissione Internazionale di Stato Civile o sono legati dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 relativa al rilascio di alcuni estratti di atti di stato civile destinati all'estero, nonche' in lingua inglese. A tergo di ogni estratto devono figurare: - un riferimento alla Convenzione, nelle lingue indicate nel secondo capoverso del presente articolo, - la traduzione invariabile nelle lingue indicate nel secondo capoverso del presente articolo, sempre che tali lingue non siano utilizzate nella pagina frontale, - un riassunto degli articoli 3, 4, 5 e 7 della Convenzione, almeno nella lingua dell'autorita' che rilascia l'estratto. Ogni Stato che aderisce alla presente Convenzione comunica al Consiglio Federale Svizzero, al momento del deposito dell'atto di adesione, la traduzione delle formule invariabili e del significato dei simboli nella o nelle proprie lingue ufficiali. Tale traduzione e' trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero agli Stati contraente e al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile. Ogni Stato contraente avra' la facolta' di aggiungere detta traduzione agli estratti che saranno rilasciati dalle proprie autorita'.
Testo vigente dal 10 gennaio 1979
