1. Sulla prima facciata di ogni modulo, le voci invariabili, ad eccezione dei simboli previsti all'art. 5 concernenti le date, sono stampate in almeno due lingue, nella lingua, o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiedente, e in lingua francese. 2. Il significato dei simboli deve essere indicato almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati i quali, al momento della firma della presente Convenzione, siano membri della Commissione Internazionale di stato civile, nonche' in lingua inglese. 3. Sul retro di ogni modulo devono comparire: - un riferimento alla Convenzione, nelle lingue indicate al secondo paragrafo del presente articolo - la traduzione delle voci invariabili, nelle lingue indicate al secondo paragrafo del presente articolo, qualora dette lingue non siano state utilizzate sulla prima facciata - un riassunto degli articoli 4 e 5 della Convenzione, almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorita' richiedente. 4. Ogni traduzione deve essere approvata dall'Ufficio della Commissione Internazionale di Stato Civile.

Testo vigente dal 24 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;138~convenzione-art6 · fonte su Normattiva