[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese CONVENZIONE RELATIVA AL RILASCIO DI ESTRATTI PLURILINGUE DI ATTI DI STATO CIVILE

[2]Gli Stati firmatari della presente Convenzione, desiderosi di migliorare le norme relative al rilascio di estratti plurilingue di alcuni atti di stato civile, soprattutto se destinati ad esser utilizzati all'estero, hanno convenuto le seguenti disposizioni.

[3]Articolo 1.

[4]Gli estratti degli atti di stato civile attestanti la nascita, il matrimonio o la morte, nel caso in cui una parte interessata lo domandi o nel caso in cui il loro impiego richiede una traduzione, sono redatti in conformita' ai formulari A, B e C ammessi alla presente Convenzione. In ogni Stato contraente, tali estratti sono rilasciati solo alle persone che abbiano titolo per ottenere le copie integrali.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;870~art1 · fonte su Normattiva