Art. 9 (Traduzione)
1. Sulla facciata anteriore di ogni certificato, le voci invariabili, tranne i simboli di cui all'articolo 7 per quanto riguarda le date dovranno essere stampate in almeno due lingue, ossia nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui il certificaato e rilasciato, e in lingua francese. 2. Il significato dei simboli dovra' essere indicato almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati che, al momento della firma della presente Convenzione, sono membri della Commissione Internazionale di Stato civile, nonche nella lingua inglese. 3. Sul retro di ogni certificato dovranno comparire: - un riferimento alla Convenzione nelle lingue indicate al secondo paragrafo del presente articolo; - una traduzione delle voci invariabili, nelle lingue indicate nel secondo paragrafo del presente articolo, qualora dette lingue non siano state utilizzate nella facciata anteriore; - un riassunto degli articoli 5, 6, 7 e 8 della Convenzione, almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato la cui autorita' rilascia il certificato. 4. Ogni traduzione dovra' essere approvata dall'Ufficio della Commissione Internazionale di Stato civile.
Testo vigente dal 4 marzo 1989
