Gli estratti portano la data del loro rilascio e sono muniti della firma e del timbro dell'autorita' che li ha rilasciati. Essi hanno lo stesso valore degli estratti rilasciati in conformita' alle norme di diritto interno in vigore nello Stato che li ha emanati. Gli estratti sono accettati nel territorio di ciascuno degli Stati legati dalla presente Convenzione senza legalizzazione o formalita' equivalente.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;870~art8 · fonte su Normattiva