Art. 11 (Convenzione)
Le dichiarazioni e le annotazioni di stato civile riportate nel libretto di famiglia internazionale sono datate e munite delle firme e del timbro dell'autorita' che le ha riportate. Tali dichiarazioni e annotazioni hanno la stessa validita' degli estratti di atti di stato civile rilasciati da detta autorita'. Per la validita' del libretto nel territorio di ciascuno degli Stati legati dalla presente Convenzione, non occorre alcuna legalizzazione.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
