Ciascuno Stato contraente accetta senza legalizzazione o formalita' equivalente, a condizione che siano datati e muniti di firma e, se del caso, del sigillo o del timbro dell'autorita' dell'altro Stato contraente che li ha rilasciati: 1. gli atti e documenti riguardanti lo stato civile, la capacita' o la situazione Familiare delle persone fisiche, la loro nazionalita', il loro domicilio o la loro residenza, qualunque sia l'uso al quale sono destinati. 2. tutti gli altri atti e documenti che vengono prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per la formazione di un atto di stato civile.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;386~art2 · fonte su Normattiva