[1]IN VIGORE
[2]1. Ciascuno Stato notifichera' all'altro il compimento delle proce- dure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione. Essa entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successuvi a quello nel corso del quale sia intervenuta l'ultima di dette notificazioni. 2. Le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta:
- a)per quanto concerne le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, alle somme poste in pagamento o imponibili alla data d'entrata in vigore della Convenzione;
- b)per quanto concerne le altre imposte sul reddito, ai redditi realizzati durante l'anno solare nel corso del quale la Convenzione e' entrata in vigore o imputabili all'esercizio contabile aperto nel corso di detto anno.
- c)per quanto concerne l'imposta sul patrimonio agli elmenti di patrimonio posseduti al 1° gennaio dell'anno solare nel corso del quale la Convenzione e' entrata in vigore. 3. Ad eccezione delle disposizioni dei suoi articoli 25 e 26 la Convenzione fiscale del 29 ottobre 1958 tra la Francia e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e regolare certe altre questioni in materia di imposte dirette sui redditi e sul patrimonio, nonche' l'Accordo aggiuntivo a detta Convenzione e il suo Protocollo del 6 dicembre 1965 cesseranno di applicarsi a qualsiasi imposta francese o italiana per la quale la presente Convenzione produce i suoi effetti.
Testo vigente dal 23 gennaio 1992
