[1]IN VIGORE

[2]1. Ciascuno Stato notifichera' all'altro il compimento delle proce- dure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione. Essa entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successuvi a quello nel corso del quale sia intervenuta l'ultima di dette notificazioni. 2. Le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta:

  • a)per quanto concerne le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, alle somme poste in pagamento o imponibili alla data d'entrata in vigore della Convenzione;
  • b)per quanto concerne le altre imposte sul reddito, ai redditi realizzati durante l'anno solare nel corso del quale la Convenzione e' entrata in vigore o imputabili all'esercizio contabile aperto nel corso di detto anno.
  • c)per quanto concerne l'imposta sul patrimonio agli elmenti di patrimonio posseduti al 1° gennaio dell'anno solare nel corso del quale la Convenzione e' entrata in vigore. 3. Ad eccezione delle disposizioni dei suoi articoli 25 e 26 la Convenzione fiscale del 29 ottobre 1958 tra la Francia e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e regolare certe altre questioni in materia di imposte dirette sui redditi e sul patrimonio, nonche' l'Accordo aggiuntivo a detta Convenzione e il suo Protocollo del 6 dicembre 1965 cesseranno di applicarsi a qualsiasi imposta francese o italiana per la quale la presente Convenzione produce i suoi effetti.

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;20~art31 · fonte su Normattiva