Al personale straniero in servizio presso la Scuola verra' applicato a sua scelta il regime di previdenza sociale vigente in Italia, oppure il sistema di previdenza sociale del Paese d'origine ovvero quello predisposto dalla Scuola stessa.

Testo vigente dal 7 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-12-29;1270~allegato-convenzione-per-il-funzionamento-della-scuola-europ-art10 · fonte del testo