In occasione della loro prima immissione in servizio in Italia il Direttore, i membri del Corpo insegnante ed il personale amministrativo della Scuola, di nazionalita' diversa da quella italiana, godono del diritto d'importare in esenzione dai diritti doganali, dal Paese della loro ultima residenza o dal Paese di cui sono cittadini, la propria mobilia ed i propri effetti personali e l'autovettura, purche' siano usati ed alla condizione che per essi ne sia fatta richiesta non oltre dodici mesi dalla loro entrata. Per l'autovettura la franchigia e' subordinata alla condizione che l'interessato comprovi con idonei documenti di averla acquistata alle condizioni del mercato interno del Paese da cui proviene.

Testo vigente dal 7 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-12-29;1270~allegato-convenzione-per-il-funzionamento-della-scuola-europ-art9 · fonte del testo