Le Alte Parti Contraenti si assicurano vicendevolmente l'esenzione dai diritti doganali e da qualsiasi imposta, tassa o contributo dovuti per l'importazione del materiale didattico e di studio nonche' del mobilio scolastico (esclusi i mezzi tecnici ausiliari, macchine, ecc. ed il materiale tecnico d'uso destinati a corsi di addestramento o a corsi di cultura, generale postscolastici organizzati in modo regolare, autorizzati dalle rispettive rappresentanze diplomatiche, sentite le competenti autorita' locali e ufficialmente riconosciuti dalle autorita' del Paese d'importazione, per cittadini italiani in Svizzera e per cittadini svizzeri in Italia, a condizione che tali corsi non abbiano scopo di lucro e che il materiale in questione non sia ceduto a terzi nel Paese di importazione.

Testo vigente dal 6 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-30;139~art2 · fonte su Normattiva