[1]Convenzione italo-francese per l'approvvigionamento idrico del comune di Mentone

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, nell'intento di favorire, mediante un'azione comune, il miglioramento dell'approvvigionamento idrico del comune di Mentone, hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1.

[4]Il Governo italiano autorizza, alle condizioni stabilite dagli articoli seguenti, la cessione di acqua del Roja alla Francia, per l'alimentazione del comune di Mentone, in ragione della portata massima di 400 litri/sec. e ne garantisce il libero passaggio in Francia. Nei periodi in cui la portata utilizzabile del Roja sara' inferiore a 5.600 litri/sec., il volume dell'acqua ceduta ai sensi del precedente comma sara' ridotto, per la durata di detti periodi, proporzionalmente al deficit della portata utilizzabile. Resta tuttavia inteso che tale riduzione non sara' operante che a decorrere dal momento in cui il prelevamento integrale dei 400 litri previsti per Mentone richiedesse una riduzione del volume di acqua effettivamente derivata ed utilizzata dall'Italia.

Testo vigente dal 22 luglio 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-05-25;524~art1 · fonte su Normattiva