[1]dell'opera

[2]1. I Governi italiano e francese affideranno, rispettivamente ad una societa' concessionaria italiana e ad una societa' concessionaria francese, scelte di comune accordo, la costruzione e l'esercizio del traforo, comprese le opere e gli impianti annessi, a spese, rischio e pericolo delle societa' stesse. 2. Gli atti di concessione prevederanno che alla costruzione, all'esercizio ed alla manutenzione dell'opera si provveda in comune e che le spese, tasse ed imposte comprese, dei lavori di costruzione - decise di comune accordo - e le spese, tasse ed imposte comprese, delle sistemazioni previste al paragrafo 2 del precedente articolo 2, siano divise per meta' tra le due concessionarie, cosi' come le entrate dovute alla concessione e le spese, tasse ed imposte comprese, per l'esercizio e la manutenzione delle opere. Questa ripartizione per meta' si applichera' anche alle spese sostenute per il risarcimento di danni causati a terzi. 3. I lavori di costruzione della galleria, che saranno eseguiti dalla concessionaria di uno dei due Stati sul territorio dell'altro Stato continueranno ad essere sottoposti alla legislazione dello Stato di appartenenza della concessionaria stessa. 4. Gli atti di concessione prescriveranno: - nel corso della costruzione, la comunicazione annuale alla Commissione prevista al successivo articolo 5, da parte del comitato comune previsto all'articolo 9, dello stato delle spese effettuate e delle previsioni di spesa fino al completamento della costruzione; - durante l'esercizio, la comunicazione annuale alla Commissione predetta, da parte dell'organo comune previsto all'articolo 13, dello stato delle entrate e delle spese dell'anno trascorso e delle previsioni delle entrate e delle spese per l'anno seguente. 5. Se sara' possibile in futuro costituire una sola societa' di diritto europeo, le Parti contraenti si concerteranno al fine di prendere ogni misura utile e favorire la costituzione di una tale societa', che sara' concessionaria dei due Governi. 6. Nel caso in cui - prima della fine delle concessioni - le Parti contraenti decidessero di costruire e di aprire all'esercizio un secondo traforo lungo il medesimo collegamento, verranno accordate nuove concessioni per l'insieme dei due trafori e le concessionarie del primo traforo godranno di un diritto di priorita' per tali nuove concessioni.

Testo vigente dal 15 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878~convenzione-art3 · fonte su Normattiva