L'esecuzione dell'Accordo di cui all'art. 1 e' curata ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1947, numero 1006, ratificato con la legge 3 aprile 1953, n. 296, dall'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali, a favore della quale e' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire un miliardo.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
