[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in inglese

[3]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN IN MATERIA DI SERVIZI AEREI TRA I LORO RISPETTIVI TERRITORI E AL DI LA' DI ESSI

[4]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Democratica del Sudan, essendo Parti della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; Desiderando concludere un Accordo al fine di regolare i servizi aerei tra i loro rispettivi territori e al di la' di essi; Hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo I

[6]Ai fini del presente Accordo, salvo diversamente richiesto dal contesto:

  • a)il termine "la Convenzione" indica la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, ed include ogni Allegato adottato ai sensi dell'Articolo 90 di tale Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione, ai sensi degli Articoli 90 e 94 della stessa, nella misura in cui tali Allegati ed emendamenti sono entrati in vigore o sono stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti;
  • b)il termine "Autorita' Aeronautiche" indica, nel caso della Repubblica Democratica del Sudan, il Direttore Generale dell'Aviazione Civile e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere una funzione particolare cui il presente Accordo faccia riferimento; e, nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere una funzione particolare cui il presente Accordo faccia riferimento;
  • c)il termine "compagnia aerea designata" indica una compagnia aerea che una Parte Contraente avra' designato, con notifica per iscritto all'altra Parte Contraente, in conformita' all'articolo III del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate all'Allegato;
  • d)il termine "territorio" in relazione ad uno Stato ha il significato attribuitogli dall'Articolo 2 della Convenzione;
  • e)i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea", e scalo per scopi non commerciali" hanno il significato rispettivamente assegnato loro dall'Articolo 96 della Convenzione.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-06;868~arti · fonte su Normattiva