[1]Articolo II

[2]1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo, al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate all'Allegato. 2. Subordinatamente alle disposizioni del presente Accordo, la compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente godra' dei seguenti diritti:

  • a)di volare senza scalo attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente;
  • b)di effettuare scali nel detto territorio per scopi non commerciali;
  • c)nell'esercizio di un servizio concordato su una rotta specificata, di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente, nei punti specificati per tale rotta nell'allegato al presente Accordo, al fine di scaricare e caricare, per traffico internazionale, passeggeri, merci e posta. 3. Nulla di quanto disposto al paragrafo (2) del presente articolo sara' inteso nel senso di conferire alla compagnia aerea di una Parte Contraente il diritto di caricare, nel territorio dell'altra Parte Contraente, dietro compenso o a seguito di affitto, passeggeri, merci e posta destinati ad un altro punto nel territorio di tale altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-06;868~artii · fonte su Normattiva