[1]Articolo V
[2]1. Alle compagnie aeree di entrambe le Parti Contraenti dovranno essere concesse eque ed eguali opportunita' di effettuare i servizi concordati sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori. 2. Nell'esercizio dei servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente dovra' tener conto degli interessi della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, in modo da non provocare indebiti intralci ai servizi forniti da quest'ultima su tutte o su parte delle stesse rotte. 3. I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate delle Parti Contraenti dovranno essere in stretto rapporto con le esigenze del pubblico in materia di trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro obiettivo primario la fornitura di una capienza adeguata a soddisfare le esigenze correnti e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra il territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea ed il paese di destinazione finale del traffico. Le disposizioni relative al trasporto di passeggeri, merci e posta sia imbarcati che sbarcati nei punti delle rotte specificate nei territori di Stati diversi da quelli che hanno designato la compagnia aerea verranno effettuate in conformita' al principio generale secondo cui la capienza dovra' essere in rapporto a:
- a)le esigenze del traffico da e per il territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea;
- b)le esigenze del traffico relative all'area attraverso cui passano i servizi concordati, dopo aver tenuto conto di altri servizi di trasporto istituiti dalle compagnie aeree degli Stati facenti parte dell'area e
- c)le esigenze dell'esercizio di voli senza scalo.
Testo vigente dal 10 gennaio 1979
