1. Alle compagnie aeree di entrambe le Parti contraenti verranno fornite eque ed eguali opportunita' di esercitare i servizi concordati sulle rotte specificate tra i rispettivi territori. 2. Nell'esercitare i servizi concordati, la compagnia aerea di ciascuna Parte contraente dovra' tener conto dell'interesse della compagnia aerea dell'altra Parte contraente in modo da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce. 3. I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate dalle Parti contraenti dovranno attenersi ai requisiti del pubblico relativamente al trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere quale obiettivo la fornitura di una capienza adeguata a soddisfare le attuali esigenze e quelle ragionevolmente previste per ii trasporto di passeggeri, merci e posta tra i loro rispettivi territori. 4. Gli orari dei servizi saranno sottoposti all'approvazione delle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti, almeno 60 giorni prima della data della loro entrata in vigore.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;565~art7 · fonte su Normattiva