Capacita'
- 1)La Compagnia aerea di ciascuna delle Parti contraenti godra' di pari ed eque possibilita' nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori.
- 2)Nell'operare i servizi concordati la Compagnia aerea designata da ciascuna Parte contraente dovra' prendere in considerazione gli interessi della Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente in modo che non ne siano indebitamente danneggiati i servizi che quest'ultima offre su tutte o parte delle stesse rotte.
- 3)I servizi concordati offerti dalle Compagnie aeree designate dalle Parti contraenti dovranno essere in stretta relazione con le esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro obiettivo principale l'offerta di capacita' adeguata a far fronte alle attuali e ragionevolmente prevedibili esigenze per il trasporto di passeggeri, merci e posta fra il territorio della Parte contraente che ha designato la Compagnia aerea ed il Paese di destinazione finale del traffico. La possibilita' di trasporto di passeggeri, merci e posta imbarcati e sbarcati in punti sulle rotte specificate, in territori di Stati diversi da quello che ha designato la Compagnia aerea, sara' garantita in armonia con il principio generale che la capacita' dovra' essere adeguata:
- a)alle esigenze del traffico da e per il territorio della Parte contraente che ha designato la Compagnia aerea;
- b)alle esigenze del traffico dell'area attraverso la quale transita il servizio concordato, dopo aver tenuto conto degli altri servizi di trasporto stabiliti da Compagnie aeree di Stati compresi nell'area; e
- c)alle esigenze delle Compagnie aeree che operano voli diretti.
Testo vigente dal 21 ottobre 1978
