Ciascuna Parte contraente potra' in qualsiasi momento notificare all'altra Parte contraente il proprio desiderio di porre fine al presente accordo; tale notifica dovra' essere fatta pervenire contemporaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. Il presente accordo scadra' dodici mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che detta notifica non sia ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo. Nel caso in cui la Parte contraente che deve ricevere tale notifica non accusi ricevuta, la notifica sara' considerata come ricevuta quindici (15) giorni dopo il suo ricevimento da parte dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Testo vigente dal 20 agosto 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-08;381~art15 · fonte su Normattiva