[1]Scambio di Note tra l'Italia e l'Argentina per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio ai cittadini argentini. (Roma, 1 agosto 1960).

[2]MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

[3]Roma, 1 agosto 1960

[4]Signor Ambasciatore, ho l'onore di comunicare a V. E. che il Governo italiano si propone di adottare nei confronti dei contribuenti argentini, in materia di imposte straordinarie sul patrimonio, le norme che si trascrivono qui di seguito:

[5]Articolo I

[6]Saranno ammessi ai benefici previsti agli articoli dal II al V i contribuenti argentini che, alla data del 28 marzo 1947, si trovassero nelle condizioni qui di seguito indicate:

  • a)le persone fisiche di nazionalita' argentina, che non abbiano nello stesso tempo la nazionalita' italiana, qualunque sia il loro domicilio e la loro residenza;
  • b)le societa' di persone costituite in Argentina e secondo il diritto argentino;
  • c)le societa' di capitali e gli altri enti morali costituiti secondo il diritto argentino e che abbiano la loro sede in Argentina.

Testo vigente dal 11 gennaio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1766~arti · fonte del testo