[1]Scambio di Note tra l'Italia e l'Argentina per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio ai cittadini argentini. (Roma, 1 agosto 1960).
[2]MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
[3]Roma, 1 agosto 1960
[4]Signor Ambasciatore, ho l'onore di comunicare a V. E. che il Governo italiano si propone di adottare nei confronti dei contribuenti argentini, in materia di imposte straordinarie sul patrimonio, le norme che si trascrivono qui di seguito:
[5]Articolo I
[6]Saranno ammessi ai benefici previsti agli articoli dal II al V i contribuenti argentini che, alla data del 28 marzo 1947, si trovassero nelle condizioni qui di seguito indicate:
- a)le persone fisiche di nazionalita' argentina, che non abbiano nello stesso tempo la nazionalita' italiana, qualunque sia il loro domicilio e la loro residenza;
- b)le societa' di persone costituite in Argentina e secondo il diritto argentino;
- c)le societa' di capitali e gli altri enti morali costituiti secondo il diritto argentino e che abbiano la loro sede in Argentina.
Testo vigente dal 11 gennaio 1963
