[1]Articolo IV
[2]1. Le societa' e gli enti morali argentini menzionati all'articolo I, lettere b) e c), rimangono, in via di principio, soggetti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ridotta ad un terzo, con un'aliquota massima del 17 per cento, giusta gli articoli 2 e 31, ultimo comma, della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203; esse, tuttavia beneficiano per la valutazione dei loro beni imponibili, delle stesse facilitazioni accordate alle persone fisiche dall'articolo III, numero 2). 2. I contribuenti argentini indicati al numero 1 del presente articolo, possono chiedere di essere assoggettati all'imposta proporzionale sul patrimonio prevista al titolo II della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, invece che all'imposta progressiva sul patrimonio, determinata secondo le norme richiamate al numero 1 di cui sopra. In tal caso l'Amministrazione italiana procedera' ad un nuova tassazione dei beni imponibili e concedera' ai contribuenti argentini un termine sufficiente per dichiarare se essi desiderano che sia loro applicata l'imposta progressiva, o quella proporzionale. 3. Qualunque sia l'imposta applicata, progressiva o proporzionale, si precisa che:
- a)I beni immateriali, menzionati all'articolo 6, numero 9, della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, sono tassabili soltanto nell'ambito del patrimonio della persona che li sfrutta in territorio italiano e non nell'ambito del patrimonio di colui che abbia ceduto tali beni o il diritto di utilizzarli;
- b)gli averi in Italia di contribuenti argentini menzionati al numero 1 del presente articolo, rappresentati dal prezzo di vendita, di merci, diritti d'autore, interessi o dividendi, che avrebbero dovuto ma non poterono essere trasferiti prima del 28 marzo 1947, a causa delle restrizioni in materia di clearing, non saranno soggetti all'imposizione italiana;
- c)nessuna quota presuntiva prevista all'articolo 26 della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, sara' applicata nei confronti dei contribuenti argentini menzionati al n. 1 del presente articolo;
- d)l'avviamento, giusta l'articolo 17 secondo comma della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, non sara' preso in considerazione, nel caso in cui fosse soggetto a tassazione, se non per il valore fissato all'articolo III, n. 2) lettera b);
- e)le riserve tecniche delle filiali istituite stabilmente in Italia di societa' di assicurazione argentine non sono sottoposte all'imposta straordinaria sul patrimonio. Di conseguenza, l'ammontare di tali riserve sara' detratto dall'attivo della filiale nel caso in cui l'imposizione e' fondata sui diversi elementi di tale attivo:
- f)le disposizioni dell'articolo III, numero 3), lettere d) ed e) si applicano altresi' alle societa' ed enti morali argentini.
Testo vigente dal 11 gennaio 1963
