[1]Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio ai cittadini spagnoli (Roma, 28 giugno 1961).
[2]IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
[3]Roma, 28 giugno 1961
[4]Signor Ambasciatore, ho l'onore di comunicare a V. E. che il Governo italiano si propone di adottare nei confronti dei contribuenti spagnoli, in materia di imposte straordinarie sul patrimonio, le norme che qui di seguito si trascrivono.
[5]Articolo I
[6]Saranno ammessi ai benefici previsti nei seguenti articoli dal II al V i contribuenti spagnoli che, alla data del 28 marzo 1947, si trovassero nelle condizioni qui di seguito indicate:
- a)le persone fisiche di nazionalita' spagnola, che non abbiano nello stesso tempo la nazionalita' italiana, qualunque sia il loro domicilio o la loro residenza;
- b)le societa' di persone costituite in Spagna o secondo il diritto spagnolo;
- c)le societa' di capitali e gli altri enti morali costituiti secondo il diritto spagnolo e che abbiano la loro sede in Spagna.
Testo vigente dal 30 giugno 1966
