[1]Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio ai cittadini spagnoli (Roma, 28 giugno 1961).

[2]IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

[3]Roma, 28 giugno 1961

[4]Signor Ambasciatore, ho l'onore di comunicare a V. E. che il Governo italiano si propone di adottare nei confronti dei contribuenti spagnoli, in materia di imposte straordinarie sul patrimonio, le norme che qui di seguito si trascrivono.

[5]Articolo I

[6]Saranno ammessi ai benefici previsti nei seguenti articoli dal II al V i contribuenti spagnoli che, alla data del 28 marzo 1947, si trovassero nelle condizioni qui di seguito indicate:

  • a)le persone fisiche di nazionalita' spagnola, che non abbiano nello stesso tempo la nazionalita' italiana, qualunque sia il loro domicilio o la loro residenza;
  • b)le societa' di persone costituite in Spagna o secondo il diritto spagnolo;
  • c)le societa' di capitali e gli altri enti morali costituiti secondo il diritto spagnolo e che abbiano la loro sede in Spagna.

Testo vigente dal 30 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-06-03;451~arti · fonte del testo