[1]Articolo IV

[2]1. Le societa' e gli enti morali spagnoli, menzionati nell'articolo I, lettera b) e c), rimangono in via di principio, soggetti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ridotta ad un terzo, con un'aliquota massima del 15%, giusta gli articoli 2 e 31, ultimo comma, della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203; esse, tuttavia, beneficiano, per la valutazione dei loro beni immobili, delle stesse facilitazioni accordate alle persone fisiche dall'articolo III, numero 2). 2. I contribuenti spagnoli indicati nel numero 1) del presente articolo, possono chiedere di essere assoggettati all'imposta proporzionale sul patrimonio prevista nel Titolo II della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, invece che alla imposta progressiva sul patrimonio, determinata secondo le norme richiamate al numero 1) di cui sopra. In tal caso l'Amministrazione italiana procedera' ad una nuova tassazione dei beni imponibili e concedera' ai contribuenti spagnoli un termine sufficiente per dichiarare se essi desiderano che sia loro applicata l'imposta progressiva o quella proporzionale. 3. Qualunque sia l'imposta applicata, progressiva o proporzionale, si precisa che:

  • a)i beni immateriali, menzionati nell'articolo 6, numero 9) della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, sono tassabili soltanto nell'ambito del patrimonio della persona che li sfrutta in territorio italiano e non nell'ambito del patrimonio di colui che abbia ceduto tali beni o il diritto di utilizzarli;
  • b)gli averi in Italia di contribuenti spagnoli menzionati nel numero 1) del presente articolo, rappresentati dal prezzo di vendita di merci, diritti di autore, interessi o dividendi, che avrebbero dovuto ma non poterono essere trasferiti prima del 28 marzo 1947, a causa delle restrizioni in materia di clearing, non saranno soggetti all'imposizione italiana;
  • c)nessuna quota presuntiva prevista all'articolo 26 della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, sara' applicata nei confronti dei contribuenti spagnoli menzionati nel numero 1) del presente articolo;
  • d)l'avviamento, giusta l'articolo 17, secondo comma della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, non sara' preso in considerazione, nel caso in cui fosse soggetto a tassazione, se non per il valore fissato nell'articolo III, numero 2), lettera b);
  • e)le riserve tecniche delle filiali istituite stabilmente in Italia di societa' di assicurazione spagnole, non sono sottoposte all'imposta straordinaria sul patrimonio. Di conseguenza, l'ammontare di tali riserve sara' detratto dall'attivo della filiale nel caso in cui l'imposizione sia fondata sui diversi elementi di tale attivo;
  • f)le disposizioni dell'articolo III, numero 3), lettera d) ed e), si applicano altresi' alle societa' ed enti morali spagnoli.

Testo vigente dal 30 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-06-03;451~artiv · fonte del testo