1. I conti dell'Organizzazione sono esaminati da due Commissari ai conti, eletti dall'Assemblea per un periodo di due anni su raccomandazione del Consiglio. I Commissari ai conti sono rieleggibili. 2. I Commissari ai conti, oltre alle loro finzioni di controllo dei conti, possono presentare le osservazioni che ritengono necessarie concernenti l'efficacia delle procedure finanziarie e la gestione, il sistema di contabilita', il controllo finanziario interno e in linea generale le conseguenze finanziarie delle pratiche amministrative.

Testo vigente dal 26 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1018~art26 · fonte su Normattiva