1. I conti dell'Organizzazione sono esaminati da due Commissari ai conti, eletti dall'Assemblea per un periodo di due anni su raccomandazione del Consiglio. I Commissari ai conti sono rieleggibili. 2. I Commissari ai conti, oltre alle loro finzioni di controllo dei conti, possono presentare le osservazioni che ritengono necessarie concernenti l'efficacia delle procedure finanziarie e la gestione, il sistema di contabilita', il controllo finanziario interno e in linea generale le conseguenze finanziarie delle pratiche amministrative.
Testo vigente dal 26 gennaio 1978
