1. Il bilancio dell'Organizzazione che copra le sue attivita' amministrative e del programma generale di lavoro e' finanziato dai contributi dei Membri effettivi, associati e affiliati, secondo un criterio di valutazione accettato dall'Assemblea, nonche' da qualsiasi altra fonte possibile di entrate dell'Organizzazione, in conformita' alle disposizioni delle Regole di finanziamento allegate al presente Statuto. 2. Il bilancio preparato dal Segretario generale e' sottoposto all'Assemblea da parte del Consiglio, per l'esame e l'approvazione.

Testo vigente dal 26 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1018~art25 · fonte su Normattiva