Art. 12
1. L'Ufficio di presidenza promuove le attivita' di informazione, di consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni consiliari. 2. L'Ufficio di presidenza dispone di servizi generali per le attivita' del Consiglio; ha alle proprie dipendenze il relativo personale; amministra nell'ambito del bilancio della Regione i fondi relativi al bilancio autonomo del Consiglio.
Testo vigente dal 21 novembre 1990
