1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalita' stabilite dal regolamento. 2. L'Ufficio di presidenza mantiene i rapporti con i gruppi consiliari e, in conformita' alle decisioni del Consiglio, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilita' di locali, personale e servizi ed assegna contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art13 · fonte su Normattiva