1. Il Consiglio elegge il Presidente e la Giunta in seguito alla discussione di documenti politico-programmatici presentati da almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione ed illustrati dai candidati alla Presidenza, di cui ciascun documento contiene l'indicazione. 2. L'elezione del Presidente ha luogo per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. E' proclamato eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti. 3. L'elezione degli altri componenti della Giunta e' immediatamente successiva a quella del Presidente ed avviene su lista da questi presentata, comprendente, oltre ai nominativi dei candidati, anche la determinazione dei rispettivi incarichi. 4. La lista e' votata per appello nominale con unica votazione. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione. Se dopo due votazioni la lista non ha riportato tale maggioranza, nella terza votazione e' sufficiente la maggioranza dei voti espressi esclusi gli astenuti. 5. Se la lista non e' approvata, la elezione del Presidente si intende revocata.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art22 · fonte su Normattiva