Art. 21
1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione. 2. Promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali. 3. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno; ne mantiene l'unita' di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attivita' degli assessori. 4. Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, secondo i principi della Costituzione e dello Statuto. 5. Indice i referendum regionali. 6. Adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.
Testo vigente dal 21 novembre 1990
