Approvazione
Art. 34
1. Ai soggetti di cui all'articolo 33 spetta altresi', nei modi e nei limiti previsti da legge regionale, la proposta per l'istituzione delle commissioni consiliari di cui all'articolo 18.
Testo vigente dal 21 novembre 1990
1. Ai soggetti di cui all'articolo 33 spetta altresi', nei modi e nei limiti previsti da legge regionale, la proposta per l'istituzione delle commissioni consiliari di cui all'articolo 18.
Testo vigente dal 21 novembre 1990
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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art34 · fonte su Normattiva