Approvvigionamento di sale all'industria

Art. 4 — Fabbricazione e vendita di tipi speciali di sale alimentare

L'Amministrazione dei Monopoli puo' consentire con l'osservanza di particolari cautele, la fabbricazione e la vendita di tipi speciali di sale alimentare e di cloruro di sodio chimicamente puro a condizione o che vengano adoperati sali di produzione del Monopolio acquistati al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico ovvero che venga pagata la quota fiscale corrispondente al tipo similare di sale in vendita in Italia. L'assimilazione e' stabilita dall'Amministrazione dei Monopoli sentito il proprio Consiglio. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 ottobre 1978, n.636

2

La L. 6 ottobre 1978, n.636 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che e' abrogata "la legge 1 luglio 1966, n. 519".

Testo vigente dal 7 novembre 1978

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-05;519~art4 · fonte su Normattiva