Approvvigionamento di sale all'industria

Art. 5 — Vendita ed introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio di sali denaturati o di prodotti contenenti sale

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e' autorizzata a vendere, in esenzione da imposta, i sali denaturati in modo da renderli inadatti all'alimentazione umana. Il prezzo di vendita viene determinato con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 1. E' consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, in esenzione da imposta, dei sali denaturati con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli a renderli inadatti alla alimentazione umana. E' consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, in esenzione da imposta, dei prodotti contenenti cloruro sodico purche' inadatti alla alimentazione umana o resi tali mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato. Qualora per i prodotti di cui ai commi secondo e terzo sia in vigore un divieto di importazione, l'introduzione dei prodotti medesimi dall'estero e' subordinata alla concessione della relativa autorizzazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 ottobre 1978, n.636

2

La L. 6 ottobre 1978, n.636 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che e' abrogata "la legge 1 luglio 1966, n. 519".

Testo vigente dal 7 novembre 1978

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-05;519~art5 · fonte su Normattiva