Art. 6 — Disposizioni finali
Le disposizioni della presente legge sono stabilite in deroga alle norme della legge 17 luglio 1942, n. 907, modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641. Il diritto di monopolio, previsto nella legge 17 luglio 1942, n. 907, e' sostituito, quando dovuto, dalla quota fiscale di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085. E' abrogata la legge 17 dicembre 1957, n. 1249 e qualsiasi altra disposizione contraria alla presente legge. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 ottobre 1978, n.636
2La L. 6 ottobre 1978, n.636 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che e' abrogata "la legge 1 luglio 1966, n. 519".
Testo vigente dal 7 novembre 1978
