[1]Rettifica delle dichiarazioni (articolo 54 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. 2. L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 86, 87 e 88 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni sulla scorta delle fatture e altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti nell'articolo 159. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 o anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. 3. L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita' del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui all'articolo 159, comma 2, lettere b), d) e f), dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in suo possesso. 4. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 293, i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attivita' istruttorie di cui all'articolo 159 comma 2, lettere a), b), d) e f), nonche' dalle segnalazioni effettuate dal competente ufficio centrale dell'Agenzia delle entrate, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante, nonche' l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo 276, anche avvalendosi delle procedure previste dal titolo III, capo VII, della presente parte II. 5. Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa. 6. Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
