Art. 91
[1](Art. 84 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette procedono alla liquidazione dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo precedente senza notificazione ai contribuenti, fatta eccezione per l'imposta da accertarsi in confronto delle societa' per azioni ed in accomandita per azioni ai sensi del secondo comma dell'articolo suddetto.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva